Rigetti in mare di specie demersali
Comunicazione del Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca – Alleanza delle Cooperative Italiane (prot. 10 dd 1 Febbraio 2017, Roma).
Il Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca – Alleanza delle Cooperative Italiane con prot. 10 dd. 1 Febbraio 2017, Roma) comunica quanto segue:
“Oggetto: Rigetti in mare di specie demersali.
Cari Amici,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L14 del 18 gennaio 2017, il Regolamento delegato 2017/86 che istituisce un piano di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel mar Mediterraneo.
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento scatta la seconda fase dell’obbligo di sbarco previsto dall’art. 15 del Regolamento di riforma della politica comune della pesca (Regolamento 1380/2013), dopo l’avvio avvenuto nel 2015 per volanti e circuizioni aventi come specie bersaglio piccoli pelagici.
L’obbligo di sbarco dunque si applicherà nel Mare Mediterraneo per alcune attività di pesca riportate nell’allegato allo stesso Regolamento e per determinate specie, differenziate in funzione dell’area geografica:
- Mediterraneo Occidentale (GSA 9-10-11): Nasello (Merluccius merluccius) e triglia (Mullus spp.);
- Mar Adriatico (GSA 17 e 18): Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus spp.) e sogliola (Solea solea);
- Mediterraneo Sud-Orientale: (GSA 16-19) Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus spp.) e gambero rosa (Parapenaeus longirostris).
Condizione essenziale per esser soggetti all’obbligo di sbarco (e dunque di dover portare a terra tutte le catture delle specie suddette e a inviare al consumo non umano quelle sotto taglia minima) è quella di aver sbarcato nel 2014 e nel 2015 più del 25% delle specie coinvolte sul totale degli sbarchi effettuati da ciascun peschereccio, catturate con le reti elencate nell’allegato per ciascuna area geografica. Sarà compito dell’Amministrazione definire l’elenco dei pescherecci assoggettati all’obbligo (Art. 5, comma 1 del Regolamento delegato).
Una volta individuati i pescherecci soggetti alla nuova norma, anche per questi sono previste delle esenzioni:
- la sogliola in Adriatico se catturata con rapidi (sfogliare) è esentata dall’obbligo di sbarco (e dunque, se sottotaglia, continuerà ad essere rigettata), perchè ritenuta specie ad alta sopravvivenza;
- le altre specie invece hanno l’esenzione de minimis (e dunque si può continuare a rigettare – dichiarandolo nel logbook – fino al limite percentuale definito sul totale annuo delle catture di quella specie) come da tabella seguente:
Specie | Anno 2017 e 2018 | Anno 2019 |
---|---|---|
GSA 9-10-11 | ||
Nasello e triglia | 7% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco | 6% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco |
GSA 17-18 | ||
Nasello e triglia | 7% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco | 6% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco |
Nasello e triglia | 1% con rapidi (sfogliare) | 1% con rapidi (sfogliare) |
Sogliola | 3% con reti da traino, 0% con reti da imbrocco | 2% con reti da traino, 0% con reti da imbrocco |
GSA 16-19 | ||
Nasello e triglia | 7% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco | 6% con reti da traino, 1% con reti da imbrocco |
Gambero rosa | 7% con reti da traino | 6% con reti da traino |
Permane comunque l’obbligo per tutte le imbarcazioni di contabilizzare tutto il prodotto sottotaglia rigettato in mare nel logbook, come stabilito nel Regolamento di esecuzione UE 2015/1962 della Commissione del 28/10/2015 (allegato III).
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e su come il Ministero intenderà procedere per l’individuazione puntuale dei pescherecci coinvolti.
Cordiali saluti,
Dr. Giampaolo Buonfiglio