Sistema Informativo TRACES
Quesito inoltrato dall’Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA) al Ministero della Salute
Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Uff. 8
Importazione e introduzione da Stati membri dell’UE di animali vivi
Dr Luigi Presutti
e-mail: l.presutti@sanita.it
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
Oggetto: sistema informativo TRACES
Gentile Dr Presutti,
Con riferimento al sistema informativo comunitario TRACES e dopo alcune segnalazione di nostre imprese associate, di seguito Le sottoponiamo alcuni quesiti che necessitano di un suo competente parere.
– L’acquisto di molluschi bivalvi vivi provenienti da paesi della comunità (nel caso specifico dalla Spagna e dalla Grecia) e destinati alla successiva fase di reimmersione in sole zone di stabulazione riconosciute, devono essere accompagnate dalla notifica TRACES, oppure sono esenti in quanto non propriamente destinati all’allevamento?
– Qualora l’acquisto di molluschi bivalvi vivi provenienti da paesi della comunità (nel caso specifico dalla Spagna e dalla Grecia) è destinato alla reimmersione in zone di allevamento non dichiarate indenni da una o più malattie di cui alla parte II dell’allegato IV della Direttiva 2006/88/CE (zone indeterminate), è necessario comunque procedere alla notifica TRACES?
– Nel caso in cui l’impresa di molluschicoltura europea fornitrice di molluschi bivalvi vivi da destinare, in Italia, alla reimmersione in impianti di allevamento – o in zone di stabulazione, se dovuto -, presentasse reticenza nella notifica TRACES, con il concreto rischio di far saltare la commessa, quali strumenti possono essere messi in atto dall’impresa italiana e/o dal Ministero per dare corso a quanto previsto?
Ringraziando per la preziosa risposta, restiamo in attesa di un positivo riscontro
Eraldo Rambaldi
A.M.A. Associazione Mediterranea Acquacoltori
Sede Legale : Via della Grande Muraglia 155 – 00144 Roma
Sedi operative : Via L. il Magnifico 110/b – Roma
Via E. Toti n. 2 – Cattolica
Tel 06/44.25.19.46 – Fax 06.44.11.81.41
www.a-m-a.it
La tempestiva risposta pervenuta dal Dr. Presutti del Ministero della Salute è la seguente:
Gentile Signor Rambaldi,
la direttiva 2006/88/CE del Consiglio prescrive all’articolo 14, paragrafo 3), quanto segue:
3)I seguenti spostamenti sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato (TRACES) di cui all’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE:
a) spostamenti di animali d’acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitariain conformità dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo;
e
b) ogni altro spostamento di animali d’acquacoltura vivi a fini di allevamento o di ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma della presente direttiva.
Si evidenzia che il rilascio delle certificazioni sanitarie per gli scambi Ue degli animali d’acquacoltura è disciplinato, nello specifico, dal regolamento (CE) 1251/2008 e in particolare, per le varie fattispecie, dagli articoli 5-6-7-8-8 bis e 8 ter cui si rimanda per i dettagli.
In relazione a ciò e ponendo specifico riferimento alle seguenti due definizioni della citata direttiva 2006/88/CE:
«zona di stabulazione»: parte di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi;
«allevamento»: l’allevamento di animali d’acquacoltura in un’azienda o in una zona destinata a molluschicoltura;
nonché alla seguente definizione del regolamento (CE) 853/2004:
«Stabulazione»: trasferimento di molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano; ciò non include l’operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a una crescita o un ingrasso ulteriori;
è possibile rilevare che:
fermo restando quanto sopra evidenziato in merito alle certificazioni prescritte del regolamento (CE) 1251/2008, per le partite di molluschi bivalvi vivi spedite dai Paesi membri e destinate alle zone di stabulazione non è prescritto il rilascio della notifica TRACES, mentre, se tali partite sono destinate all’allevamento o al ripopolamento, tale notifica è prevista dalla normativa succitata anche nei casi in cui non è prescritta la sopra citata certificazione sanitaria.
Per quanto concerne l’ultimo aspetto evidenziato nella e-mail sotto riportata siamo certamente disponibili a rappresentare ai Paesi membri la problematica per la necessaria e auspicabile soluzione .
A questo proposito si chiede di acquisire una serie di esempi di assenza delle notifiche TRACES per la partite di molluschi spedite per l’allevamento al fine di poter opportunamente dettagliare l’informativa alle Autorità preposte dei Paesi membri coinvolti.
Cordiali saluti.
Ministero della salute Direzione Generale della Sanità animale
e dei Farmaci veterinari
dott. Luigi Presutti
Ufficio 8
Coordinamento PIF e UVAC
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
tel. 06 5994 6540 – email: l.presutti@sanita.it