Sull’etichettatura - Reg. UE 1379-2013 e Reg. UE 1169-2011
Una nota informativa dalla Capitaneria di Monfalcone - Sezione Pesca
Si fa presente che il Reg. UE 1379/2013 ha introdotto alcune novità in materia di etichettatura dei prodotti ittici ed informazioni al consumatore finale.
A partire dal 13 dicembre 2014, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura (pesci, crostacei, molluschi e invertebrati acquatici vivi, freschi, refrigerati, congelati, interi o a filetti, secchi, salati, in salamoia o affumicati, farine, polveri e agglomerati atti all’alimentazione umana, alghe) possono essere offerti in vendita al consumatore finale solo se accompagnati da un marchio o un’etichettatura indicante:
- denominazione commerciale e scientifica della specie;
- metodo di produzione (pescato,…pescato in acque dolci,…allevato…);
- zona di cattura o di allevamento;
- categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura;
- se il prodotto è stato scongelato;
- termine minimo di conservazione, se appropriato.
L’indicazione del precedente scongelamento non si applica agli ingredienti presenti nel prodotto finito, agli alimenti per cui il congelamento costituisca una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione, ai prodotti congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, o scongelati prima di essere affumicati, salati, cotti, marinati o essiccati.
Tutte le informazioni obbligatorie per i prodotti non preimballati possono essere fornite tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
Possono essere esonerati dalle informazioni obbligatorie i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purchè non superino un valore pari a € 50 al giorno per consumatore finale.
Le informazioni obbligatorie di cui sopra sono comprese tra le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai fini della rintracciabilità (art. 58 par. 5 del Reg. CE 1224/2009).
Si sottolinea quindi che oltre a quanto già previsto, le nuove informazioni obbligatorie che dovranno giungere al consumatore finale dal prossimo 13 dicembre sono:
a) la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura;
b) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Sono previste altresì dal Reg. UE 1379/2013 le seguenti informazioni supplementari facoltative:
- data di cattura o raccolta;
- data dello sbarco o informazioni riguardanti il porto di sbarco;
- informazioni più dettagliate sugli attrezzi da pesca;
- informazioni sullo stato di bandiera del peschereccio;
- informazioni di tipo ambientale, etico o sociale;
- informazioni sulle tecniche e pratiche di produzione;
- informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
Dal 13 dicembre 2014 si applica altresì il Reg. UE 1169/2011, il quale prevede le seguenti informazioni obbligatorie sugli alimenti:
- denominazione dell’alimento;
- elenco degli ingredienti, quantità o categorie;
- ingredienti o coadiuvanti o derivati di sostanze usati nella preparazione di un alimento che provochino allergie o intolleranze;
- quantità netta;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- data di congelamento;
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego;
- nome, ragione sociale e indirizzo dell’O.S.A. che commercializza il prodotto;
- paese d’origine o luogo di provenienza;
- istruzioni per l’uso, se richieste per consentire un uso adeguato dell’alimento;
- dichiarazione nutrizionale (valore energetico, quantità di grassi, acidi, carboidrati, proteine, zuccheri, sali, ecc…) a decorrere dal 13 dicembre 2016.
Per gli alimenti non preimballati offerti in vendita al consumatore finale, ovvero preimballati per la vendita diretta o imballati su richiesta del consumatore, è richiesta solo l’informazione di cui al punto 3, salve le indicazioni più specifiche per i prodotti ittici che possono essere fornite anche tramite cartelloni pubblicitari o poster.